La complessa attività istruttoria ha permesso di constatare il pregiudizio erariale sia nella forma del danno emergente derivante dal costo dell’intervento limitatamente al periodo dell’utilità sperata per inutilizzo del bene, sia nella forma del lucro cessante, pari ad 140.000 euro circa, per il mancato conseguimento di proventi che l’apertura dell’arenile avrebbe generato, con il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per l’utilizzo delle relative aree demaniali marittime.
«Il pregiudizio segnalato alla magistratura contabile scaturisce dalla superficialità con cui le amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, a far data dal 2011 ad oggi, hanno affrontato il delicato problema dell’apertura dell’arenile – si legge – , gestendo la vicenda in maniera non inappropriata in quanto, malgrado la spiaggia sia stata ritenuta pubblicamente fruibile dagli organi tecnici competenti, le stesse hanno tuttavia omesso di attuare qualsivoglia valida iniziativa finalizzata all’apertura della stessa. Tale condotta omissiva, tenuta dal Comune di Ponza, ha comportato un mancato perseguimento degli obiettivi per i quali il finanziamento del Ministero dell’Ambiente era stato concesso, vanificandone così le finalità e rendendo finanche privi di validità i lavori comunque eseguiti».