Riceviamo e, come da richiesta, pubblichiamo:
“Con la presente in nome e per conto del sottoscritto, si intima a codesta testata giornalistica la eliminazione immediata e/o la immediata correzione del testo dell’ articolo indicato in epigrafe a firma di Clemente Pistilli e di cui solo ora si è avuta conoscenza.
Al riguardo si precisa che l’ informazione data, che peraltro non assume alcuna rilevanza ed attualità, essendo il sottoscritto fuoriuscito dal Comune di Pomezia sin dall’ anno 2016, appare imprecisa in quanto evoca nel corpo dell’ articolo passaggi smentiti dalla ricostruzione dei fatti.
Si fa, in particolare, riferimento alla seguente parte dell’ articolo che riferisce “Il legale, che per i tanti incarichi e non solo ha avuto una serie di grane con la giustizia” nella parte in cui si parla di “grane con la giustizia“.
Tale affermazione non è veritiera nei termini suggestivi in cui è proposta in quanto il sottoscritto è risultato sempre assolto in via definitiva in tutti i giudizi in cui è stato ingiustamente coinvolto.
Per il giudizio presso il Tribunale di Latina, relativo a profili fiscali si è ancora, malgrado le molte richieste avanzate, della declaratoria di prescrizione da parte della Corte d’Appello di Roma relativa a tutte le accuse formulate.
Pertanto il contenuto della frase ha carattere diffamatorio e si intima la immediata eliminazione con conseguenti scuse attraverso omologo mezzo di pubblicazione.
Parimenti il passaggio dell’ articolo secondo cui “Il primo licenziamento gli è stato irrogato il 15 marzo 2016, quando gli è stato contestato di aver svolto, senza autorizzazione, attività libero professionale per conto proprio, attraverso il patrocinio di varie cause di terzi, di aver omesso di restituire importi ricevuti per il pagamento del contributo unificato per cause poi non instaurate e di non avere rendicontato gli importi ricevuti nel 2012 per i pagamenti di contribuzioni unificate, oltre ad altre omissioni nell’ambito della propria attività professionale, come la costituzione tardiva in un processo, la mancata opposizione a due decreti ingiuntivi, e prolungate e reiterate assenze non giustificate dallo svolgimento del patrocinio del Comune.
Il secondo invece, il 20 giugno successivo, è stato relativo allo svolgimento di attività lavorativa a favore di soggetti estranei alla pubblica amministrazione di appartenenza, riconnessa ancora alla difesa di terzi estranei e allo svolgimento di attività di assistenza stragiudiziale.” appare del tutto fuorviante in quanto i licenziamenti sono avvenuti a seguito di procedimenti nel corso dei quali sono venuti meno molti degli addebiti contestati rimanendo (illegittimamente a giudizio dello scrivente) solo in piedi la asserita contestazione di incarichi di difesa per soggetti estranei all’ amministrazione (di incerta collocazione temporale atteso il fatto che lo scrivente già prima dell’ assunzione di funzioni presso il Comune di Pomezia ha esercitato la professione come avvocato del libero foro).
Atteso quanto precede, il sottoscritto, pena la promozione di azioni legali in diverse sedi giudiziarie, chiede la pubblicazione del testo della presente pec e , comunque, l’ emenda dell’ articolo in questione nel senso sopra esplicitato.
Con l’ occasione preannuncia che è in corso di redazione ricorso per revocazione della decisione ultima della Suprema Corte di Cassazione.
Si rimane in attesa di puntuale riscontro
Salvezze illimitate.
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Avv. Giovanni Pascone”