La Perla Nera, insieme ad altri stabilimenti di Torvaianica che hanno subìto lo stesso iter, ha visto inoltre mettere a bando la concessione demaniale da parte del Comune pometino, che ora cerca nuovi affidatari. Nel ricorso al Consiglio di Stato, che ieri ha pubblicato la sentenza, Perla Nera chiedeva la riforma della sentenza del Tar relativa alla decadenza, al diniego di condono edilizio e alla conseguente ordinanza di demolizione delle opere abusive. Nessuna di queste richieste è stata accolta dal Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso e disposto il pagamento di 5000 euro di spese legali in favore del Comune pometino.
CANONI NON PAGATI E ABUSI EDILIZI: PER IL CONSIGLIO DI STATO IL COMUNE DI POMEZIA HA RAGIONE
Il Comune di Pomezia contesta a Perla Nera il mancato pagamento di 411.351,12 euro di canoni demaniali nel periodo che va dal 2007 al 2019 (ricostruzione contestata dal lido, che invece si ritiene creditore e ha proposto un’istanza di accertamento davanti al tribunale civile) e l’occupazione di 106 mq di area demaniale con opere abusive non sanabili. La misura della decadenza della concessione decisa dal Comune è stata giudicata dal Consiglio di Stato “più che congrua e giustificata”.
In particolare, per quanto riguarda la morosità, i giudici affermano che non è sufficiente, da parte di Perla Nera, avere posto la questione al giudizio di un tribunale civile. Il Consiglio di Stato sottolinea “come la situazione dei pagamenti legati alla concessione fosse stata approfondita già da anni, quanto meno a far data dall’ispezione compiuta dall’Agenzia del demanio nel corso del 2016”.
MOROSITÀ: COSA DICE IL CONSIGLIO DI STATO SUL LIDO DI TORVAIANICA
“Nella relazione – continua il collegio giudicante – è vero che si dava atto di come fosse stato avviato dalla società un contenzioso sulla misura dei canoni, prima dinanzi al giudice civile e poi riassunto dinanzi a quello amministrativo, ma è anche vero che nessuna pronuncia favorevole alle tesi del privato è stata mai emessa, né consta che parte appellante abbia sollecitato una pronuncia (impugnatoria o di natura cautelare) in tal senso, accontentandosi per così dire della pendenza della lite, sulla questione di massima, e della possibilità di affermare che la questione fosse comunque sub judice. Sicché tali sue tesi sono rimaste, nel corso del tempo, prive di conferma, mentre si accumulavano e si aggravavano gli inadempimenti al pagamento dei canoni, per come calcolati e richiesti dal concedente”.
“Una posizione – continuano i giudici – di sostanziale attesa al di là della formale proposizione di un’azione di accertamento negativo, quella della società appellante, che, al cospetto dei ripetuti solleciti provenienti dalla parte concedente, si è tradotta in una colpevole inerzia”. La Perla Nera avrebbe semmai dovuto pagare con riserva, dimostrando così la propria buona fede, o almeno pagare parte della somma richiesta, per poi chiedere indietro quello che in futuro sarebbe potuto emergere come pagamento in eccesso.