REVISIONI
La proroga di 10 mesi vale per le revisioni di tutti i veicoli stradali con scadenza ricompresa tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. In materia di revisioni si era creato un ‘buco’ per chi aveva le scadenze originarie tra gennaio e febbraio 2020: in questi due mesi non è stata in vigore alcuna proroga, per cui ci sono utenti della strada che sono stati multati e hanno subìto la sospensione del veicolo dalla circolazione o, se l’infrazione è stata accertata in autostrada, il suo fermo amministrativo. In più di un caso ci sono sospensioni e fermi che sono ancora attivi. Ci sono poi le sanzioni pecuniarie da 173 a 346 euro secondo i casi. Proprio per evitare problemi di questo tipo, l’articolo 19, comma 4, del Regolamento 2021/267 recita testualmente che la proroga (come la maggior parte di quelle contenute nello stesso regolamento) è retroattiva. Andrà quindi chiarito come questa retroattività andrà applicata concretamente in tutte le situazioni appena elencate, soprattutto per capire se si ha diritto al rimborso delle sanzioni eventualmente già pagate. Si attendono circolari del ministero dell’Interno e/o della Motorizzazione.
PATENTI
Anche la validità delle patenti in scadenza nel periodo compreso tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Lo prevede l’articolo 3 del nuovo regolamento.Qui i dubbi sono minori di quelli che riguardano le revisioni: le proroghe nazionali non avevano lasciato buchi e, inoltre, avevano chiarito sin dall’inizio (decreto Cura Italia, Dl 18/2020) che non aveva alcun diritto a prolungare la validità del documento chi lo aveva lasciato scadere già prima che venisse dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus (31 gennaio 2020).