Niente sconti ai Di Silvio. La Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura generale, ha annullato la sentenza emessa il 7 novembre 2019 dalla Corte d’Appello di Roma sull’estorsione compiuta dai fratelli Ferdinando “Pupetto” e Samuele Di Silvio, limitatamente al mancato riconoscimento dell’aggravante mafiosa. E su tale aspetto i due imputati dovranno affrontare un nuovo processo d’appello. Dall’estorsione al centro di tale procedimento, compiuta dopo che la vittima aveva avuto dei problemi relativi all’affitto di un locale diMonticchio, a Sermoneta, è decollata l’inchiesta “Alba Pontina”. Renato Pugliese, figlio del boss Costantino Cha Cha Di Silvio, anche lui arrestato, decise di collaborare con la giustizia e a fianco al clan di origine nomade è iniziata a comparire stabilmente la parola mafia. Difficile a quel punto escludere l’aggravante, un particolare che aveva visto le condanne di “Pupetto” e Samuele ridotte a 5 anni e mezzo di reclusione a testa da, rispettivamente, 8 e 9 anni. A un 48enne di Latina, che aveva preso in locazione il locale di Monticchio, erano stati chiesti, il 19 settembre 2016, 15mila euro da Agostino Riccardo, pregiudicato del capoluogo pontino, poi diventato anche lui collaboratore di giustizia, per evitare di essere aggredito dai due Di Silvio. Una richiesta scesa successivamente a cinquemila euro e che alla fine avrebbe visto il gruppo accontentarsi di duemila euro, non avendo il ristoratore altro denaro in quel momento. Con “Pupetto” che avrebbe detto alla presunta vittima: “Ma lo sai chi sono io? Io sono quello che ha sparato a Zof. E me la sto rischiando a parlare con te perché non potrei nemmeno uscire di casa”. La Cassazione ha specificato che, per quanto riguarda l’aggravante mafiosa, vanno considerati la “natura della minaccia spiegata” e l’effetto della stessa “sulla sensibilità del soggetto passivo”. Ancora: “Proprio il richiamo ad attività compiute da più soggetti all’interno di un area territoriale è circostanza significativa della volontà degli agenti di arrecare una maggiore intimidazione al soggetto passivo il cui stato di timore è determinato non soltanto dalla natura della richiesta ma, altresì, dall’evocazione delle modalità operative criminali del gruppo”. I paletti fissati sono chiari: “Il giudice di merito dovrà fare riferimento alle modalità di attuazione della richiesta estorsive intimidatoria, al numero di soggetti coinvolti, ai fatti rappresentati dagli autori all’indirizzo della vittima che, ove significativi del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato capace di esercitare il controllo di un determinato territorio o comunque di attuare attività delittuose nello stesso, manifestano nell’esecuzione del fatto illecito proprio lo sfruttamento del tipico metodo mafioso”. Soprattutto considerando che “gli autori dei fatti agirono in gruppo e precisamente in quattro persone, obbligarono la persona offesa ad incontrarli in un luogo appartato ed al di fuori dalla visione di altri, erano soggetti di cui la persona offesa conosceva l’inserimento in contesti criminali operanti nella città di Latina e di cui aveva appreso leggendo le cronache locali, fecero espresso riferimento ad un grave fatto di sangue di cui reclamarono essere stati autori, poi risultato essere avvenuto nell’ambito di conflitti tra diverse bande criminali, Di Silvio Samuele fece espresso riferimento alla notorietà del gruppo cui appartenevano ed alla natura della loro famiglia”. Nuovo giudizio dunque, ma con la Corte d’Appello di Roma che dovrà attenersi ai principi sanciti dalla Suprema Corte. In pratica un verdetto già scritto.
01/03/2021