Quando la società si è vista togliere l’assegnazione ha fatto immediatamente ricorso al Tar, vincendolo. Il diritto della Bartolomucci a ottenere il servizio per il quale aveva partecipato al bando è stato ritenuto legittimo “stante la irragionevolezza delle motivazioni alla base della determinazione adottata, scarsamente perspicue ed anche contraddittorie in rapporto alle evidenze in atti”. È da “escludersi – ha aggiunto il Tar – la legittimità della revoca della procedura di gara in assenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico debitamente esplicitate”; inoltre, le giustificazioni adottate dal Comune per revocare l’affidamento “non si valutano sussistenti nella fattispecie, emergendo un operato dell’amministrazione irragionevole, incongruo e non fondato su evidenze certe e obiettive”.
Il Comune di Ardea ha provato a impugnare la sentenza di fronte al Consiglio di Stato, che ha però rigettato il ricorso. Tra le motivazioni addotte dai giudici, il fatto che “la revoca (del bando, ndr) elenca ragioni di interesse pubblico teoriche ed astratte, perché non fondate su evidenze certe ed oggettive, ma anzi, almeno per certi versi, in contraddizione con tali evidenze”.