Li hanno passati al setaccio i professionisti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale dei commercialisti analizzano gli interventi fiscali introdotti dai decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio. Ne è venuto fuori un dossier di 124 pagine, che analizza le disposizioni per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, insieme alle norme a sostegno della liquidità di famiglie, imprese e lavoratori autonomi che introducono contributi, crediti d’imposta e cessione dei relativi crediti, detrazioni fiscali, premi e incentivi. Tra detti e contraddetti, circolari, lettere interpretative, spiegazioni e controspiegazioni, ci sono delle vere perle buro-politiche.
“MISURE INSUFFICIENTI”
A proposito degli interventi che sospendono versamenti e adempimenti tributari e previdenziali, il quadro che emerge non è confortante: “Nel loro insieme – bacchettano i commercialisti – le misure approvate adottano criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale tra loro diversificati che rendono l’applicazione delle stesse oltremodo complessa, anche da parte di professionisti che, come i commercialisti, hanno competenze specifiche e sono abituati a confrontarsi con la farraginositaÌ€ della normativa fiscale”.
Ma c’è di peggio, avvertono i professionisti: “Quel che piuÌ€ preoccupa eÌ€ che, anche sotto il profilo sostanziale, tali misure devono, purtroppo, ritenersi ancora insufficienti rispetto alla grave emergenza, anche di tipo economico- finanziario, in atto nel nostro Paese, sol che si consideri che con il ‘Decreto Rilancio’, pubblicato a maggio, non eÌ€ stato trovato il modo di prorogare i versamenti relativi alle dichiarazioni, in scadenza nel prossimo mese di giugno, pur nel contesto di una manovra in deficit di circa 55 miliardi di euro”.
RINVIO DEI PAGAMENTI: UNA TRISTE BARZELLETTA…
Qualche esempio concreto? Prendiamo l’articolo 60 del decreto “Cura Italia” emanato ad aprile e che vorrebbe rinviare i pagamenti delle tasse (nel solito burocratese: Rimessione in termini per i versamenti). Questa norma contiene l’unico slittamento delle scadenze generalizzato per tutti i contribuenti. Di quanto tempo è il rinvio? “Soli 4 giorni – spiega la ricerca del Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti -, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria”. Morale: “Il breve differimento concesso eÌ€ risultato, nella sostanza, senz’altro inefficace per far fronte alle difficoltaÌ€ operative di molti studi professionali, in diverse sedi manifestate dal CNDCEC. Un legislatore piuÌ€ attento alle reali esigenze di contribuenti e professionisti avrebbe dovuto invece concedere, sin dall’inizio, maggior tempo per tutti i versamenti”. In particolare, a proposito della sospensione dei pagamenti delle tasse per i settori più colpiti dall’emergenza Covid19, cioè turismo, sport, educazione, asili, attività culturali, spettacoli, hotel, ristoranti, Onlus e altri, l’analisi lamenta che la scure del Fisco comunque tornerà a brevissimo: “I versamenti cosiÌ€ sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione mensile di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Anche gli adempimenti contributivi sospesi ai sensi del comma 1 in commento vanno effettuati entro il 16 settembre 2020”.
“ UN GINEPRAIO NORMATIVO”
I commercialisti sottolineano anche un ulteriore effetto collaterale della “medicina” elaborata dal Governo per curare il Paese: “L’articolo 21 del Decreto ‘LiquiditaÌ€’ ha successivamente stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del Decreto “Cura Italia”, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. Intervenendo a termini ampiamente scaduti, la norma, pur venendo incontro alle esigenze di quanti non siano riusciti ad adempiere entro il 20 marzo scorso, si eÌ€ risolta tuttavia in una beffa per i contribuenti (e i professionisti che li assistono) che, anche in questo periodo emergenziale, hanno dovuto superare notevoli difficoltaÌ€ per rispettare il brevissimo slittamento dei termini originariamente previsto. Un legislatore piuÌ€ attento alle reali esigenze di contribuenti e professionisti avrebbe dovuto invece concedere, sin dall’inizio, maggior tempo per tutti i versamenti”.
LE PROROGHE IMPOSSIBILI SUI RICORSI TRIBUTARI
E i termini per notificare i ricorsi tributari (articolo 149 del decreto “Rilancio”) prorogati al prossimo 16 settembre, in primo grado? “La norma non brilla certo per linearitaÌ€ e chiarezza – affondano gli esperti – e lascia aperti molti piuÌ€ dubbi di quante non siano invece le (poche) certezze che eÌ€ riuscita a dare”. Non solo, l’articolo contempla anche atti – avverte l’analisi dei commercialisti – “che, per definizione, non sono impugnabili, quali gli atti di accertamento con adesione giaÌ€ definiti, gli accordi conciliativi e di mediazione”. Risultato: “Un vero ginepraio normativo di cui, come eÌ€ ovvio concludere, si poteva sicuramente fare a meno”.
AIUTARE LA RIPRESA… CREANDO CAOS SUI TERMINI
Sempre in tema di scadenze per dare respiro alle aziende, nel mirino c’è anche l’articolo 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attivitaÌ€ economiche e sociali”) del Decreto Rilancio. Scrivono ancora i commercialisti italiani: “Quel che eÌ€ certo, in conclusione, eÌ€ che il dichiarato intento di consentire la graduale ripresa delle attivitaÌ€ economiche avrebbe potuto essere realizzato dal legislatore in modo molto piuÌ€ efficace, mantenendo fermi gli ordinari termini di decadenza anche per la notifica degli atti impositivi da parte degli Uffici e prorogando di un congruo lasso di tempo sia l’efficacia esecutiva dei medesimi atti, sia i termini per il versamento delle somme risultanti dagli stessi, unitamente a quelli per la loro eventuale impugnazione da parte del contribuente”. Invece, si sono inventati la scissione tra emanazione dell’atto impositivo e la sua notifica innescando una babele di incertezze e interpretazioni su come e quando gli atti dell’Agenzia delle Entrate (accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione) diventino operativi a tutti gli effetti e scatti di conseguenza il relativo termine per calcolare la scadenza.