“Al riguardo occorre precisare che la normativa relativa alla qualità dell’aria e al contenimento di emissioni inquinanti in atmosfera nel rostro paese è dettata dal decreto legislativo n. 155/2010. Tale decreto decreto stabilisce anche i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione (queste ultime per il solo parametro ozono) ed ha previsto che siano le Regioni e le Province Autonome, avvalendosi delle rispettive agenzie per la protezione ambientale (nel nostro caso ARPA Lazio), ad individuare le zonizzazioni, le classificazioni e le valutazioni della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati di pertinenza. L’articolo n. 9 del medesimo decreto inoltre prevede che: “… se presso una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti”. Una volta individuate e delimitate le aree interessate e i relativi provvedimenti da parte delle Regioni, i Comuni e le Province interessate hanno il dovere di produrre le ordinanze contingibili”.
“Allo stato attuale nella Regione Lazio le uniche aree classificate in base a tale normativa sono l’Area Metropolitana di Roma per quanto riguarda gli ossidi di azoto e la Valle del fiume Sacco, che include tutta la parte nord della Provincia di Frosinone – capoluogo incluso – a causa delle specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche, che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, in particolare per le polveri sottili (PM10 e PM2,5)”.