In particolare le manifestazioni pubbliche organizzate dalla Pro Loco, dalle Parrocchie, Associazioni ONLUS, Associazioni di promozione sociale e dai Comitati Spontanei, con attività di intrattenimento che prevedono la diffusione di musica dal vivo o riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all’aperto, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, possono svolgersi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 17,30 all’1.30 di notte. Invece nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 maggio, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 17 alle 24.30.
Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei quali si intende organizzare spettacoli e intrattenimenti musicali come piano bar, concertini, musica dal vivo, sia all’interno che all’esterno del locale, previa presentazione della SCIA attestante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, dal 1° giugno al 30 settembre devono tenersi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 24, mentre dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 23.
Per i luna park, i parchi giochi e similari l’orario massimo consentito è fino alle 24.
Infine, l’attività musicale non deve produrre disturbo alla quiete pubblica e il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione previsti dal vigente piano comunale di zonizzazione acustica. Tuttavia gli orari determinati dall’ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.
E’ comunque possibile autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali oltre gli orari stabiliti e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Chiunque violi le disposizioni dell’ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre all’immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento. In caso di particolare gravità o di seconda violazione, la sanzione sarà di € 250,00, oltre l’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni.
In caso di terza violazione la sanzione salirà a € 500,00 con la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di sei giorni.