L’11 ottobre scorso l’ente locale ha autorizzato, seppure in via temporanea, l’associazione sportiva a sfruttare, in determinati orari, il campo comunale all’interno del complesso Selva dei Pini, sulla 148 Pontina. Un permesso valido fino all’espletamento del nuovo bando per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e comunque non oltre il prossimo 31 luglio. Il 20 dicembre scorso, però, l’Ufficio sport del Comune ha eseguito un sopralluogo a Selva dei Pini e contestato all’ASD la presenza nel campo anche di persone non presenti nell’elenco dei soci e dei tesserati della stessa Nuova Florida, come invece previsto dall’autorizzazione rilasciata due mesi prima. Avviato il procedimento e sostenendo di non aver ricevuto chiarimenti dall’associazione utili a superare le contestazioni, il 18 febbraio scorso il Comune, con determina dirigenziale, ha quindi revocato all’ASD l’autorizzazione per l’utilizzo del campo di calcetto e calciotto.
Un provvedimento impugnato dall’associazione sportiva, che ha chiesto al Tar del Lazio di sospenderlo subito e, una volta esaminata la vicenda nel merito, di annullarlo. Prima di discutere il ricorso in aula, il Tribunale amministrativo, con un decreto, inizialmente ha congelato l’atto contestato, tenendo conto del consistente numero di iscritti all’associazione, dei termini dell’utilizzo dell’impianto e dell’esigenza di assicurare la prosecuzione delle gare e degli allenamenti programmati.
Ascoltate le parti in aula, il Tar del Lazio ha però ora negato all’associazione sportiva la sospensiva del provvedimento, avallando così la scelta fatta dal Comune. Per i giudici, “le prospettive di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, alla luce dei circostanziati presupposti alla base della determinazione adottata, idonei a comprovare, sul piano della significatività e della rilevanza, la violazione degli obblighi gravanti sulla ricorrente, nonché delle previsioni di cui all’art. 10 del regolamento comunale n. 38 del 2016 e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione prot.n.102620 dell’11.10.2018, le quali devono essere interpretate, conformemente alla ratio alle stesse sottesa, nel senso della gravità della violazione del divieto di utilizzazioni non legittimate delle strutture da parte dei terzi, assumendo, comunque, rilievo gli obblighi di vigilanza e protezione di cui la ricorrente era tenuta ad assicurare l’osservanza”.