Il Tar Lazio ha accolto – tramite sentenza – il ricorso presentato da una sala bingo contro Comune di Anzio, Questura di Roma e Ministero dell’Interno in cui si chiedeva l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, “dell’ordinanza n.28/2018, datata 3 agosto 2018, emessa dal sindaco di Anzio, sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro. Secondo i giudici, la conferenza Stato-Regioni “ha espressamente stabilito di riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco, stabilendo altresì che la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale”. “La limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune di Anzio determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall’Intesa, in 13 ore (in seguito alla rettifica della precedente ordinanza che stabiliva un blocco di 16 ore) e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. L’ordinanza è stata quindi annullata.
06/02/2019