ABUSI E 14 ANNI DI CANONI NON PAGATI – Intanto la società concessionaria, alla quale era stato concesso di aprire un chiosco bar con trattoria, cabine, bagni e docce, tettoia e magazzino con la possibilità di noleggiare attrezzature balneari su un’area di 880 mq, quasi subito aveva realizzato opere difformi rispetto a quanto previsto nella concessione demaniale. Nel 2006 è stata emessa la prima ordinanza di demolizione da parte del Comune, che però non è stata mai rispettata e, anzi, è stata impugnata dal titolare – senza successo – di fronte al Tar. Nonostante questo, quelle opere sarebbero ad oggi ancora in piedi e “ancora prive di autorizzazione paesaggistica ed edilizia”, quindi abusive. Non solo: all’ufficio Tecnico del Comune di Ardea non risultano pagati i canoni demaniali dal 2003 al 2017, cioè da 14 anni.
IL COMUNE HA CERCATO DI “LEGITTIMARE” GLI ABUSI? – Il fatto più ambiguo, però, risale al 2015. In quell’anno, nonostante fossero già state emesse ordinanze di demolizione (un secondo atto simile è stato infatti emesso dal Comune di Ardea nel 2013) e nonostante i sopralluoghi della polizia locale e della guardia costiera abbiano attestato, nel 2011, l’irregolarità delle costruzioni, lo stesso Comune ardeatino ha prorogato la concessione demaniale alla società, trasformando “la tipologia di utilizzazione della Concessione Demaniale Marittima da “chiosco bar, trattoria, cabine, docce, bagni, tettoia e magazzino, nonché noleggio di attrezzature balneari” a “stabilimento balneare” con relativo ampliamento dell’arenile in concessione e variazione dell’utilizzo”, si legge nell’ordinanza datata 22 agosto 2018. Il dirigente dell’area Tecnica ha ritenuto di annullare in autotutela quella proroga “nella parte in cui […] sembrerebbe aver legittimato le opere abusivamente realizzate“.
IPOTESI DANNO ERARIALE – Il dirigente comunale giustifica l’atto con il “doveroso ripristino della situazione di legittimità e legalità” e con un “interesse pubblico” all’annullamento in autotutela della proroga della concessione “stante il prospettabile danno erariale cagionato all’amministrazione per la mancata percezione dell’indennità di occupazione per le opere abusivamente realizzate (indennità di gran lunga superiore al canone demaniale)”. La società potrà presentare ricorso entro 60 giorni.