In riferimento all’articolo apparso sul Vostro quotidiano Il Caffè del 07/08/2018 intitolato “Servizio rifiuti inadeguato ad Anzio, il Tribunale ammette le penali del Comune”,scritto da Elisabetta Bonanni, Vi invitiamo a pubblicare, dando lo stesso risalto, le seguenti rettifiche e chiarimenti.
In data 14/03/2018 il Comune di Anzio faceva recapitare una nota con la quale contestava alla Camassambiente una serie di presunti disservizi rispetto ai quali preannunciava la possibilità di risolvere il contratto d’appalto per grave inadempimento dell’impresa.
A tale iniziativa la Camassambiente faceva seguire puntuali controdeduzioni che dimostravano la completa infondatezza delle contestazioni, che per la quasi totalità riguardano l’asserito mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nell’anno 2017, condizione non ancora accertata e comunque non addebitabile alla Camassambiente che, tra l’altro, non ha potuto conferire la frazione organica in conseguenza della mancanza di idonei impianti nel Lazio (questione più volte già affrontata anche dalla Stampa Nazionale).
A titolo cautelativo l’impresa proponeva, innanzi, al Tribunale delle imprese di Roma un giudizio cautelare volto ad inibire l’applicazione delle penali e la stessa risoluzione del contratto.
Il Comune, prima ancora che il Tribunale si pronunciasse, ha indebitamente applicato le suddette penali (non motivando neppure il respingimento di tutte le controdeduzioni formulate dalla Camassambiente) ed ha rinunciato alla risoluzione del contratto con ciò sconfessando il suo precedente operato.
A questo punto il Tribunale ha dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere perché, da un canto, la risoluzione era stata rinunciata mentre, d’altro canto, le penali erano state già applicate. Quanto all’iniziativa relativa all’applicazione delle penali, è evidente che l’avvenuta applicazione anticipatadelle stesse, ha reso impossibile la richiesta inibitoria (per la quale la Camassambiente si riserva di adire in via ordinaria per l’annullamento delle penali non dovute) e, pertanto, non ha più interesse all’adozione delle misure in via d’urgenza (cfr. allegata ordinanza del 03/08/2018).
Appare quindi evidente l’inesattezza di quanto affermato nell’articolo in questione:
“ Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso della Camassambiente” e nel titolo “…il Tribunale ammette le penali del Comune”, nella misura in cui, per un verso, è stato il Comune a rinunciare alla risoluzione e, per altro verso, sulle penali non è stata assunta alcuna decisione di merito, dovendo essere spostata la questione nelle competenti sedi giudiziarie, come indicato dal giudice del Tribunale delle imprese nella citata ordinanza.
Infine si ribadisce che la Camassambiente, come qualsiasi altro appaltatore, è tenuta a svolgere soltanto i servizi oggetto del relativo contratto; pertanto, la stessa Impresa non può assolutamente rispondere della situazione generale della Città, caratterizzata da notevoli fenomeni di abbandono di rifiuti, assolutamente non addebitabile alla responsabilità dell’appaltatore, che svolge i servizi secondo contratto e capitolato, quanto invece ai comportamenti incivili di alcuni cittadini di Anzio o di turisti, che non osservano i calendari della raccolta differenziata.
Tale situazione causa, nel periodo estivo, una costante situazione di emergenza e richiede continui ed onerosi interventi straordinari di bonifica del territorio che comportano all’azienda enormi costi d’intervento in termini di personale, mezzi ed organizzazione dei servizi, superiori a quelli previsti per gli adempimenti contrattuali.
Costi più volte rappresentati all’Amministrazione comunale, la quale mai si è degnata di interloquire o rispondere alle istanze dell’azienda