Nel novembre scorso il Tribunale Amministrativo Regionale di Latina aveva spiegato che potevano sussistere i presupposti del “fumus boni iuris” (cioè «apparenza di buon diritto»), vale a dire la probabilità che la società potesse avere ragione “in ordine alla deduzione di mera irregolarità dell’omissione delle date di avvio e termine delle attività sportive, da indicare nella domanda di concessione, per le quali l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto svolgere attività istruttoria di accertamento”.
Il Tar aveva accolto la domanda di sospensione della graduatoria e rinviato la discussione nel merito di un anno esatto, all’8 novembre 2018. Il Comune di Aprilia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva, ma anche in questo caso l’amministrazione apriliana è stata sconfitta.
I giudici hanno respinto l’appello “ritenuta l’insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile del Comune appellante, cui appare indifferente, allo stato, il concreto gestore delle palestre scolastiche di proprietà comunale”.