Vendere bevande alcoliche in contenitori di vetro, plastica e lattine da parte di esercizi commerciali su aree private e pubbliche, pubblici esercizi, laboratori artigianali del settore alimentare, spacci di circoli privati, cantine e fraschette, medie e grandi strutture di vendita e magazzini di vendita al dettaglio nel perimetro di Marino Centro;
– Vendere bevande analcoliche in bottiglie di vetro;
– Detenere e circolare con bottiglie o altri contenitori in vetro, in
plastica o tetrapak, superiori, questi ultimi, al mezzo litro per unità;
Si ricorda che E’ sempre ed in ogni caso vietato vendere vino ed alcolici
ai minori di anni 18, secondo quanto previsto dall’art. 689 C.P.
– accamparsi o comunque stazionare in tende, roulottes, caravan, camper ed altri veicoli simili e quanto altro sia idoneo a consentire la dimora, seppur temporanea di persone;
– bivaccare nelle vie o nelle piazze pubbliche e comunque in tutte le aree provviste di elementi di arredo destinati alla libera fruizione dei cittadini;
– approntare cantine in locali abitualmente adibiti ad altri usi (garage, magazzino) o comunque aventi destinazione d’uso diversa da cantina storica;
– porre in vendita alimenti soggetti a preparazione a caldo da parte di soggetti non autorizzati;
– VENDERE PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE, FATTA ECCEZIONE PER LE CONFEZIONI REGALO PRESCATOLATE, CONTENENTI VINO PRODOTTO DA AZIENDE CHE ABBIANO SEDE E/O VIGNETI SUL TERRITORIO COMUNALE, LE QUALI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE AI FINI DEL CONSUMO ALL’ESTERNO DEL PUNTO VENDITA.
è consentito invece somministrare bevande alcoliche in bicchieri di carta o plastica fino a 200 ml di capacità;
– Vendere bevande analcoliche in bottiglie di plastica o tetrapak fino a mezzo litro di capacità, ovvero in bicchieri di carta o plastica fino a 200 ml.;
– Detenere o circolare con un solo contenitore in plastica o tetrapak a testa monouso, di contenuto massimo pari a mezzo litro (50 cl) per bevande analcoliche;
– Detenere o circolare con un bicchiere in carta o plastica di capacità non superiore a 200 ml contenente bevande alcoliche.
Chiunque viola le prescrizioni contenute nell’Ordinanza risponderà della violazione prevista e sanzionata dall’art. 650 C.P.
Si ricorda inoltre che chiunque cagiona condizioni di ubriachezza altrui è in ogni caso perseguibile a norma degli artt. 690 e 691 C.P., salve altre ipotesi eventualmente previste dall’A.G.
Il possesso di contenitori non consentiti, secondo le prescrizioni
contenute nell’Ordinanza suddetta, comporterà l’immediato ritiro degli
stessi, fatte salve le sanzioni applicabili da parte della Forza Pubblica.
– consumare cibi propri e/o da asporto esclusivamente all’interno di Piazza Garibaldi;
– se autorizzati, Porre in vendita esclusivamente prodotti alimentari in contenitori preconfezionati sigillati, con indicazione della provenienza e scadenza, salvo la somministrazione di buffetteria fredda.