O si è o non si è invalidi. E anche quando si tratta di invalidità temporanea sembra un po’ difficile che possa in un determinato momento essere pari al 75%, poi a zero e dopo ancora al 54%. Un quadro che fa a pugni con la logica comune. Ma tanto è accaduto a un pontino, che in un simile “balletto” sul suo stato di invalidità ha perso la possibilità di avere un lavoro all’Ater e si è anche visto respingere il ricorso con cui aveva chiesto l’assunzione o il risarcimento.
Il 1 febbraio 2010 l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Latina, quella che si occupa delle case popolari, aveva bandito una selezione per varie figure professionali, rivolta anche ai disabili. Le domande dovevano essere presentate nel giro di quindici giorni e un pontino, invalido al 75%, aveva subito colto l’occasione, piazzandosi secondo nella graduatoria per le categorie protette. Pensava di avercela fatta, che l’agognato posto di lavoro fosse ormai dietro l’angolo, ma non è stato così. Il 23 marzo successivo, infatti, in sede di revisione, la commissione medica lo ha ritenuto non invalido. Sano come un pesce. Il pontino ha impugnato quella decisione e alla fine, nel 2012, dunque dopo ben due anni, si è visto riconoscere dal Tribunale di Latina un’invalidità del 54% “retroattiva”, dunque presente già da due anni, quando aveva cercato un lavoro all’Ater. Nel frattempo, però, l’Azienda era andata avanti. Vista togliere all’aspirante dipendente l’invalidità dalla commissione medica, il pontino non era stato chiamato a sostenere il colloquio e a fare il test attitudinale. Al suo posto erano stati assunti altri due disabili. E inutile è stato per l’invalido anche fare ricorso sulla mancata assunzione, chiedendo il posto di lavoro o in alternativa di essere risarcito dall’Ater. Per il giudice del lavoro, Sara Foderaro, analizzato l’evolversi della vicenda, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Latina, difesa dagli avvocati Fabio Tonelli e Massimo Saurini, ha agito correttamente, non ammettendo il ricorrente al colloquio e assumendo altri. E visto che la selezione del 2010 non prevedeva alcun obbligo di assunzioni nessun risarcimento. Il giudice ha solo compensato le spese del giudizio, “atteso che il ricorrente si è visto escludere dalla procedura selettiva per cui è causa in ragione di una valutazione di commissione medica che è stata successivamente smentita in sede giudiziale con efficacia retroattiva”. Insomma la beffa c’è stata. Ma sembra proprio che il ricorrente debba tenersela.
Clemente Pistilli