Nel ricorso viene censurata “la erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento perché ai sensi della normativa rubricata la sede più vicina non appartenente alla circoscrizione della candidatura sarebbe Anzio (dove avrebbe potuto svolgere le mansioni di servizio, attese anche le indicazioni in tal senso delle rappresentanze di Comando apicale), distante 3 km da Nettuno e non Pomezia, distante oltre 35 Km. Inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento impedendo al ricorrente la corretta partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa”.
Il collegio giudicante ha respinto il ricorso. In particolare, i Giudici sottolineano che non si è trattato di un trasferimento, “ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di “prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato”. E ancora: “Si tratta di un trasferimento che l’Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre – in applicazione di una disposizione legislativa – esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi, con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione”.