Il provvedimento impugnato, consistente in un atto di ingiunzione di demolizione di opere abusive, è stato seguito da una istanza di sanatoria “del cui procedimento – si legge nel dispositivo del Tribunale Amministrativo Regionale – non si conosce l’esito e che il provvedimento notificato in data 19 maggio 2016 in realtà reca, quale data di adozione, il 20 ottobre 2011”.
Circostanze, queste, che sempre secondo il tar “meritano un necessario ed approfondito accertamento”. Non solo: “la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato impone al Tribunale di disporre incombenti istruttori a carico del competente ufficio comunale al fine di acquisire una puntuale relazione sui fatti in controversia nonché in merito all’esito della procedura di sanatoria che sarebbe in corso, con allegazione documentale che ricostruisca l’intero procedimento repressivo sanzionatorio concluso con il provvedimento qui impugnato”.
E ancora: “tale incombente deve essere rimesso al dirigente del competente ufficio comunale, anche per effetto di delega a funzionario competente, assegnando per il deposito della relazione e dei documenti presso la Segreteria del Tribunale il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza della presente decisione, accogliendo nelle more l’istanza cautelare con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino all’esito della presente fase cautelare e rinviandosi la stessa alla camera di consiglio del 15 maggio 2017”.
Il tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dato tempo fino al 31 gennaio di notificare la decisione al Comune di Ardea. Un “pasticcio” su cui hanno pesato forse un po’ di leggerezze da parte degli uffici comunali.