Se la novità apportata con l’approvazione del nuovo processo di esecuzione, che permette la vista degli immobili messi all’asta prima che questi vengano battuti, fornisce più garanzie al compratore, nello stesso tempo sembra aver dato vita a un fenomeno del tutto nuovo nel complesso panorama delle vendite all’asta, quello dei furti nelle stesse case. Negli ultimi mesi, sia in provincia di Latina che a Velletri (dove sono numerose ogni settimana le vendite con o senza incanto) sono diversi i casi segnalati, spesso proprio da chi si aggiudica gli immobili all’asta. Visitare una casa all’asta, d’altra parte, non è difficile. Basta collegarsi al sito del tribunale, scegliere un immobile, contattare il custode del bene nominato dal giudice e fissare un appuntamento. Questo a prescindere dalla partecipazione o meno all’asta giudiziaria che si tiene nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della stessa. In alcuni casi, non sempre per fortuna, gli immobili all’asta sono disabitati e non sempre protetti da serrature. E così accade che, dopo l’aggiudicazione, quell’immobile risulti “alleggerito”. Dall’interno spariscono sanitari, eventuali mobili ma anche gli infissi. Potrebbe trattarsi di normali furti (si tratta di immobili che a volte rimangono abbandonati per mesi) ma il fatto che si concentrino proprio nel periodo che intercorre tra la pubblicazione delle caratteristiche dell’immobile sui siti istituzionali e l’aggiudicazione successiva a un’asta lascia sorgere qualche dubbio. “Succede spesso negli alloggi periferici – ci spiega l’amministratore di una società immobiliare che preferisce rimanere anonimo – e ovviamente negli alloggi abbandonati. Purtroppo il mondo delle aste è eterogeneo e spesso si incappa in piccole società che oltre alle attività immobiliari fanno tanto altro. Non escludo che chi visita l’immobile e poi capisce che non è conveniente partecipare all’asta, magari perchè sa che non riuscirà a vendere o ad affittare i locali con facilità, decida in questo modo di lucrare sull’affare mancato”.
La vendita all’incanto: Costituisce di gran lunga la modalità di vendita più diffusa. In questo caso il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita. Questa può essere affidata al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o a un istituto apposito (nella pratica questo è il caso più frequente). Stabilisce inoltre il prezzo di apertura dell’incanto oppure dispone che la vendita avvenga al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo, se le circostanze lo consigliano. In particolare, per quanto riguarda le modalità della vendita all’incanto possono evidenziarsi le seguenti caratteristiche: le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti, secondo la convenienza; la prima offerta non può essere inferiore al prezzo base; per le offerte successive, che devono ovviamente superare il prezzo base, l’aggiudicazione si fa al maggiore offerente (dopo aver enunciato due volte il prezzo raggiunto, senza che vi sia stata altra offerta); la vendita si fa per contanti e la somma è immediatamente consegnata al cancelliere; se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione il giudice dell’esecuzione ordina un nuovo incanto a qualsiasi offerta. La vendita senza incanto: Disciplinata dagli artt. 570 – 575 c.p.c., prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa. Tali buste vengono poi aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.