In futuro, quando riceveremo l’immancabile sollecito di pagamento con relativa minaccia di distacco da parte del gestore di un servizio pubblico, in particolare di quello idrico, prendiamoci un attimo di calma e cerchiamo di capire bene di quale grave colpa siamo imputati: perché in realtà potrebbe essere il gestore stesso a doverci delle spiegazioni. A tutti noi capita di ricevere bollette oltre la data prevista per il pagamento, che non riscontrano la nostra autolettura segnalata per tempo, che recano consumi stimati ben oltre la media storica della nostra utenza o che sono state emesse dopo la disdetta del contratto. La trafila poi è sempre uguale: ci dobbiamo recare agli sportelli della società interessata per chiedere spiegazioni, aspettare il nostro turno e parlare con l’impiegato che alla fine ci dirà sempre la stessa cosa. Magari attraverso una “benevola” rateizzazione concessa dal gestore (anche se in realtà è prevista dalla legge) è meglio pagare tutto l’importo addebitato per non andare a cercare altri guai. Vale a dire il sollecito di pagamento, la procedura di distacco dell’utenza e l’automatico addebito delle spese di costituzione in mora.
Su tutto questo “andazzo” però ha fatto finalmente chiarezza il provvedimento n. 25789 del 16 dicembre scorso emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – la cosiddetta Antitrust). È un documento di ben 86 pagine con il quale è stata sanzionata Acea Ato 2 SpA per pratiche commerciali scorrette ai sensi del cosiddetto Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). La società facente parte del gruppo ACEA che gestisce dal 2002 il servizio idrico nell’ATO 2 (Provincia di Roma), è stata condannata a pagare in tutto 1,5 milioni ed impedita dal continuare ad applicare e a diffondere le pratiche scorrette riscontrate nei confronti dei consumatori.
In sostanza l’AGCM avrebbe accertato la responsabilità della società nella fatturazione di importi difformi da quelli realmente fruiti dagli utenti, con la minaccia della sospensione della fornitura del servizio senza adeguato preavviso. Altre fatturazioni si sarebbero basate su consumi stimati e poi rivelatisi abbondantemente in eccesso o comunque significativamente difformi da quelli reali.
In particolare, ed è questa l’accusa più grave, Acea Ato 2 avrebbe fatturato perdite idriche occulte senza segnalare tale criticità e senza attivarsi per tempo dopo il reclamo da parte dell’utenza interessata. Poi, al fine di ottenere il pagamento degli importi così fatturati, la società avrebbe fatto leva sulla minaccia del distacco del servizio senza preoccuparsi dei quotidiani inconvenienti che capitano tutti i giorni ai comuni mortali: il ritardo o la mancata consegna delle bollette, il saldo nel frattempo intervenuto da parte dell’interessato o l’esistenza di errori materiali nella contabilizzazione degli importi (ad esempio l’addebito della depurazione a chi non è allacciato alla fognatura).
All’adozione del provvedimento si è giunti grazie ad un particolare protocollo d’intesa stipulato dall’AGCM con l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) e che era stato previsto dall’articolo n. 2 del Codice del Consumo: i commi 2 e 3 di tali articolo infatti dicono che l’Antitrust possa disporre degli accertamenti ispettivi presso le sedi dei gestori dei servizi pubblici al fine di accertare i disservizi e i comportamenti scorretti segnalati sia dagli utenti che dalle associazioni dei consumatori.
In caso d’inottemperanza a quanto prescritto però Acea Ato 2 rischia ben poco: un’ulteriore sanzione economica fino a 5 milioni di euro (che comunque potrà scaricare sulle bollette) e la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Con questo provvedimento dell’AGCM comunque resta spezzato per sempre il meccanismo perverso che permetteva al gestore di fare il bello e il cattivo tempo con le sue fatturazioni. In futuro quindi, invece di essere solo noi a fornire delle spiegazioni, dovranno essere anche i gestori a doversi preoccupare di ciò che ci stanno facendo pagare.
Tra il novembre del 2012 e il dicembre 2015, sono state 110 le richieste rivolte Antitrust per chiedere l’accertamento del comportamento posto in essere da Acea Ato 2 nei confronti dei consumatori e delle piccole imprese. A presentare il relativo ricorso sono stati le associazioni Federconsumatori, Cittadinanzattiva e CODICI. Tra coloro che si sono costituiti in giudizio, c’era anche il Comune di Fara Sabina: una “mosca bianca” nel desolante immobilismo dei nostri Sindaci.
Chi ha problemi col gestore idrico e non riesce a risolverli, può rivolgersi alle varie associazioni sul territorio o direttamente ai siti dell’Autority del Mercato (per problemi di bollette) dove registrandosi si può compilare un modulo di segnalazione. Per altri problemi col gestore idrico c’è l’Autority per l’Energia che riceve segnalazioni in tema di elettricità e gas al nr. 800.166.654. Purtroppo non è stato attivato ancora un numero per i servizi idrici, per cui bisogna rivolgersi ai contatti generici: tel. 02655651 – [email protected]
La Regione Lazio, fin dalla fine dello scorso millennio, aveva istituito la figura del Garante del Servizio Idrico Integrato per la tutela dei diritti degli utenti: una figura che sembra scomparsa nel nulla e che ancora oggi (vedi anche il caso arsenico) non si sa bene cosa ci stia a fare, visto che i cittadini sono sempre più costretti a tutelarsi da soli o attraverso le associazioni