Una studentessa del liceo classico Blaise Pascal di Pomezia ha presentato ricorso al Tar contro la mancata ammissione alla classe successiva, l’ultima, che le avrebbe consentito quest’anno di diplomarsi, ma nemmeno dai magistrati ha ottenuto il giudizio che credeva di meritare. Con un’ordinanza, infatti, il Tribunale Amministrativo di Roma ha precisato che «le valutazioni collegiali del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di uno studente, e gli apprezzamenti sul grado di (in)sufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell’allievo, costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe e che non è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta nella specie, a un primo esame, insussistenti». In sostanza, se gli insegnanti hanno valutato la non preparazione di uno studente, un giudice non può metterci bocca, a meno che non siano state violate procedure previste dalla legge. «Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio all’apprezzamento dell’organismo scolastico competente – precisa il Tar – sconfinando così nella sfera del merito amministrativo; a un primo e sommario esame, risulta eseguita in modo legittimo e corretto una valutazione complessiva del percorso scolastico e formativo della studentessa». Niente da fare: la ragazza dovrà rassegnarsi a ripetere l’anno.
28/01/2016